Antenna centralizzata in condominio
L'antenna è definita centralizzata quando è un impianto unico, installato sulle parti comuni dell'edificio, destinato a servire tutte le unità immobiliari del condominio per la ricezione dei segnali radiotelevisivi. L'art. 1117 del Codice Civile include tra le parti comuni dell'edificio le "opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come [...] i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione [...] per la ricezione radiotelevisiva" [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,Art. 1117]. Pertanto, l'antenna centralizzata è considerata parte comune dell'edificio.
- la ripartizione delle spese per
la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'antenna centralizzata è
disciplinata dall'art. 1123 del Codice Civile, che prevede:
- Comma 1: Le spese
necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni
dell'edificio sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore
della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione [Corte d'Appello Roma,
sez. 4, sentenza n. 2482 del 4 aprile 2018].
- Comma 2: Se si tratta di
cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite
in proporzione all'uso che ciascuno può farne [Corte d'Appello Roma, sez. 4,
sentenza n. 2482 del 4 aprile 2018].
- Comma 3: Qualora un
edificio abbia più impianti destinati a servire una parte dell'intero
fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo
di condomini che ne trae utilità [Corte d'Appello Roma, sez. 4, sentenza n.
2482 del 4 aprile 2018].
Manutenzione ordinaria
dell'antenna centralizzata
Le spese per la manutenzione ordinaria dell'antenna centralizzata, essendo un impianto destinato all'uso comune di tutti i condomini, devono essere ripartite secondo i millesimi di proprietà, ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c. [Corte d'Appello Roma, sez. 4, sentenza n. 2482 del 4 aprile 2018]. Questo principio è confermato dalla giurisprudenza, che afferma che le spese per le parti comuni necessarie all'uso comune vanno suddivise in base ai millesimi, salvo diversa convenzione [Cass. Civ., Sez. 2, N. 3588 del 08-02-2024].
Manutenzione straordinaria
dell'antenna centralizzata
Anche le spese per la manutenzione straordinaria dell'antenna centralizzata seguono lo stesso criterio di ripartizione delle spese ordinarie, in quanto riguardano la conservazione di un bene comune. Pertanto, devono essere ripartite tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà [Corte d'Appello Roma, sez. 4, sentenza n. 2482 del 4 aprile 2018][Cass. Civ., Sez. 2, N. 3588 del 08-02-2024].
Possibili deroghe ai criteri
legali di ripartizione
I criteri legali di ripartizione delle spese possono essere derogati solo con il consenso unanime dei condomini o mediante un regolamento condominiale di natura contrattuale [Cass. Civ., Sez. 2, N. 18045 del 01-07-2024][Cass. Civ., Sez. U, N. 9839 del 14-04-2021]. In assenza di tale unanimità, le delibere assembleari che modificano i criteri di ripartizione delle spese sono nulle [Tribunale Ordinario Avellino, sez. 1, sentenza n. 1110 del 5 maggio 2016].
Esclusione di alcuni condomini
dalla ripartizione delle spese
È possibile escludere alcuni condomini dalla ripartizione delle spese per l'antenna centralizzata solo se ciò è previsto da una convenzione unanime o da un regolamento contrattuale. Ad esempio, la Corte d'Appello di Roma ha ritenuto legittima l'esclusione dei proprietari dei negozi dalla contribuzione alle spese per l'antenna centralizzata, in quanto prevista dal regolamento condominiale [Tribunale Ordinario Firenze, sez. 2, sentenza n. 2738 del 02 ottobre 2022].
Prescrizione delle spese
straordinarie
Le spese straordinarie per l'antenna centralizzata sono soggette alla prescrizione decennale, in quanto non periodiche [Tribunale Ordinario Napoli, sez. 6, sentenza n. 11368 del 25 giugno 2015].
Conclusioni
In sintesi, l'antenna è definita centralizzata quando è un impianto comune destinato a servire tutte le unità immobiliari del condominio. Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'antenna centralizzata devono essere ripartite tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà, salvo diversa convenzione unanime. Eventuali deroghe ai criteri legali di ripartizione delle spese richiedono il consenso unanime dei condomini o devono essere previste da un regolamento contrattuale.
Un condomino può installare un'antenna autonoma sul proprio balcone, ma ciò non lo esonera automaticamente dalla partecipazione alle spese di manutenzione dell'antenna centralizzata. Secondo la giurisprudenza, il diritto di installare un'antenna privata è riconosciuto come un diritto personale e non richiede il consenso degli altri condomini, purché non si arrechi pregiudizio alle parti comuni o ai diritti degli altri condomini [Tribunale Ordinario Salerno, sez. 1, sentenza n. 4169 del 9 agosto 2017][Tribunale Ordinario Roma, sez. 5, sentenza n. 2226 del 3 febbraio 2016]. Tuttavia, il fatto di non utilizzare l'antenna centralizzata non esonera il condomino dall'obbligo di contribuire alle spese per la sua manutenzione, a meno che non vi sia una convenzione unanime o un regolamento condominiale che preveda diversamente [Cass. Civ., Sez. 2, N. 24166 del 08-09-2021][REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,Art. 1118]. In generale, le spese per le parti comuni devono essere ripartite tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà, salvo diversa convenzione [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,Art. 1123].
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