Mancato pagamento degli oneri condominiali da parte del conduttore
Il mancato pagamento degli oneri condominiali da parte del conduttore può essere causa di sfratto per morosità.
Per le locazioni ad uso abitativo,
l'art. 5 della Legge n. 392/1978 stabilisce che:
"Il mancato pagamento del
canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato
pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non
pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di
risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile."
Ciò significa che se il conduttore non
paga gli oneri condominiali e l'importo supera due mensilità del canone, il
locatore può richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.
La giurisprudenza ha confermato questo
principio. Ad esempio, il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 14384/2019, ha
affermato che:
"Qualora consti il mancato
tempestivo pagamento degli oneri accessori per una morosità superiore a due
mensilità del canone, nessuna valutazione della gravità dell’inadempimento è
consentita al Tribunale."
Anche per le locazioni commerciali,
sebbene non si applichi direttamente la soglia delle due mensilità, il giudice
può valutare la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. e
decidere per la risoluzione del contratto. La sentenza n. 24786/2019 del
Tribunale di Roma sottolinea che:
"In sostanza, perché sia possibile
lo sfratto, è necessario che la morosità, per le locazioni ad uso commerciale,
l’ammontare dovuto risulti di non scarsa importanza secondo le regole generali
(art. 1455 c.c.)."
Il locatore, per procedere allo sfratto
per morosità dovuta al mancato pagamento degli oneri condominiali, deve aver
adempiuto a specifici obblighi:
1. **Richiesta di pagamento**: Deve aver
richiesto al conduttore il pagamento degli oneri, indicando specificamente le
spese e i criteri di ripartizione, come previsto dall'art. 9 della L. 392/1978.
2. **Prova dell'inadempimento**: Deve
dimostrare l'effettivo pagamento degli oneri al condominio e l'inadempimento
del conduttore. La Corte di Cassazione ha affermato che:
"Incombe al locatore stesso,
ai sensi dell'art. 2697 c.c., dare la prova dei fatti costitutivi del proprio
diritto, i quali comprendono anche l'esistenza, l'ammontare e i criteri di
ripartizione del rimborso richiesto."
3. **Importo superiore a due
mensilità**: L'importo degli oneri non pagati deve superare quello di due
mensilità del canone.
Il conduttore ha la possibilità di
sanare la morosità in sede giudiziale, come previsto dall'art. 55 della L.
392/1978:
"La morosità del conduttore
nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 può essere sanata
in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un
quadriennio..."
Ciò significa che, in alcuni casi, il
conduttore può evitare lo sfratto pagando quanto dovuto entro i termini
stabiliti dal giudice.
In conclusione, il mancato pagamento
degli oneri condominiali da parte del conduttore può costituire causa di
sfratto per morosità, purché siano rispettate le condizioni previste dalla
legge e il locatore adempia ai propri obblighi di comunicazione e prova.
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