Per la ripartizione delle spese ordinarie e
straordinarie relative alla manutenzione dell'ascensore condominiale, si
applica l'Art. 1124 del Codice Civile, che stabilisce:
> Le scale e gli ascensori sono mantenuti e
sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa
relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole
unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale
all'altezza di ciascun piano dal suolo."
Questo significa che le spese devono essere suddivise:
- Per metà in base ai millesimi di
proprietà delle singole unità immobiliari.
- Per l'altra metà in proporzione
all'altezza del piano dal suolo, tenendo conto che i piani più alti sostengono
una quota maggiore.
La giurisprudenza ha confermato questa
interpretazione:
- La Cassazione Civile, Sez. 2, n. 20888 del
18-07-2023, ha ribadito che le spese di manutenzione dell'ascensore esistente
devono essere ripartite secondo l'Art. 1124 c.c. e che l'assemblea non può
modificare questi criteri senza il consenso unanime dei condomini:
> E’ dunque nulla la delibera condominiale con cui
l’assemblea stabilisca un onere maggiorato di contribuzione alle spese di
gestione dell’impianto di ascensore in quanto la modifica dei criteri legali
richiede il consenso di tutti i condomini.
- La Cassazione Civile, Sez. 2, n. 3184 del
02-02-2023, ha chiarito la distinzione tra installazione ex novo e manutenzione
dell'ascensore esistente:
> "L'installazione 'ex novo' di un ascensore
costituisce innovazione le spese vanno ripartite secondo l'art. 1123 c.c.,
ossia proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condomino."
Pertanto, se si tratta di manutenzione ordinaria o
straordinaria di un ascensore già esistente, le spese si ripartiscono secondo
l'Art. 1124 c.c. . Se invece si tratta dell'installazione di un nuovo
ascensore, le spese si ripartiscono secondo l'Art. 1123 c.c., ossia in
proporzione ai millesimi di proprietà.
Il Tribunale di Roma, sentenza n. 22395/2017, ha
annullato una delibera che prevedeva una ripartizione non conforme all'Art.
1124 c.c., confermando l'obbligo di applicare i criteri legali:
> "In mancanza di apposite tabelle
millesimali, va applicata per la ripartizione delle spese la disposizione di
cui all'articolo 1124 codice civile nel testo novellato dalla riforma del
2012."
> "Ricomprendendo l'ascensore nel sistema di
distribuzione dei costi già previsti per le scale, il legislatore della riforma
ha di fatto preso atto della copiosa e consolidata giurisprudenza formatasi sul
tema."
È importante verificare se esiste un **regolamento di
condominio** che preveda criteri diversi di ripartizione delle spese, in quanto
l'Art. 1138 c.c. consente di derogare ai criteri legali tramite una
convenzione approvata all'unanimità:
> "Le norme del regolamento non possono in
alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino [...]"
Tuttavia, in assenza di una diversa convenzione
unanime, le spese devono essere ripartite secondo i criteri legali previsti
dall'Art. 1124 c.c..
In conclusione, per la ripartizione delle spese
ordinarie e straordinarie di manutenzione dell'ascensore condominiale
esistente, si applica l'Art. 1124 c.c., suddividendo le spese per metà in base
ai millesimi di proprietà e per l'altra metà in proporzione all'altezza del
piano. Eventuali deroghe devono essere previste nel regolamento condominiale
approvato all'unanimità.
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