Condominio Minimo
Il **condominio minimo** è una
particolare forma di condominio che si verifica quando un edificio è composto
da due soli condomini, ciascuno proprietario di una o più unità immobiliari e
comproprietario delle parti comuni dell'edificio.
Secondo la giurisprudenza consolidata,
il condominio si costituisce automaticamente nel momento in cui l'originario
unico proprietario di un edificio trasferisce la proprietà di almeno una unità
immobiliare a un altro soggetto, determinando così la comunione forzosa delle
parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c.
Nel caso del condominio minimo, composto
da due soli partecipanti, si applicano le stesse norme previste per i condomini
di maggiori dimensioni. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 2046 del 31 gennaio 2006, hanno stabilito che:
"La disciplina dettata dal codice
civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di
condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle
disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, quanto con riferimento
alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti".
**Caratteristiche del condominio
minimo:**
1. **Applicazione delle norme sul
condominio:** Le norme degli articoli 1117 e seguenti del Codice Civile si
applicano integralmente anche al condominio minimo. Ciò significa che le
disposizioni relative alla gestione delle parti comuni, alla ripartizione delle
spese e al funzionamento dell'assemblea sono valide anche per i condomini
composti da due soli partecipanti.
2. **Assemblea condominiale:** Nel
condominio minimo, l'assemblea si costituisce con la presenza di entrambi i
condomini e le decisioni devono essere prese all'unanimità, poiché non è
possibile formare una maggioranza. In caso di disaccordo, diventa necessario
ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 1105 e 1139 c.c.
3. **Nomina dell'amministratore:** La
nomina di un amministratore non è obbligatoria nei condomini con meno di nove
partecipanti, quindi nel condominio minimo tale nomina è facoltativa. Tuttavia,
i condomini possono decidere di nominare un amministratore per facilitare la
gestione delle parti comuni.
4. **Ripartizione delle spese:** Le
spese per la manutenzione e la conservazione delle parti comuni sono ripartite
tra i condomini in base ai millesimi di proprietà, come previsto dall'art. 1123
c.c.. Nel condominio minimo, un condomino che sostiene autonomamente delle
spese può ottenere il rimborso solo se tali spese sono urgenti, ai sensi
dell'art. 1134 c.c.
5. **Scioglimento del condominio:**
L'art. 61 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile prevede la
possibilità di scioglimento del condominio quando l'edificio può essere diviso
in parti autonome. Nel caso del condominio minimo, ciò potrebbe avvenire se le
parti comuni possono essere separate senza pregiudicare l'uso delle proprietà
esclusive.
**Conclusioni:**
Il condominio minimo rappresenta una
forma particolare di condominio in cui, nonostante il numero ridotto di
partecipanti, si applicano le stesse norme previste per i condomini ordinari.
La giurisprudenza ha chiarito che:
"Nessuna norma prevede che le
disposizioni dettate per il condominio negli edifici non si applichino al
'condominio minimo'".
Pertanto, i condomini minimi devono
rispettare le disposizioni del Codice Civile relative al condominio, adottando
le decisioni all'unanimità e, in caso di disaccordo, ricorrendo eventualmente
all'autorità giudiziaria per la risoluzione delle controversie.
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