L'attività amministrativa
L'attività amministrativa contabile del
condominio si articola come segue:
1) preventivo cioè il calcolo
approssimativo delle spese di gestione condominiale occorrenti durante l'anno,
che deve essere approvata all'assemblea di condominio all'inizio della gestione
annuale. Ciò è previsto dall'articolo 1135 comma 2 del codice civile. L’
approvazione del preventivo di spesa da parte dell'assemblea è indispensabile
sia per una corretta gestione amministrativa dello stabile, sia per determinare
i limiti di spese entro il quale amministratore deve operare nel corso della
sua gestione.
2) rendiconto (erroneamente definito da
tutti bilancio) della gestione annuale che l'amministratore di condominio deve
presentare all'approvazione dell'assemblea e dal quale risultano, tra le
posizioni più in vista, ii credito e/o debito di ciascun condomino, i debiti
contratti dal condominio nella gestione corrente, i debiti pregressi pagati
nella gestione corrente con la riscossione dei saldi; gli accantonamenti per
indennità di fine rapporto per eventuali dipendenti nonché i fondi di riserva.
Ci sono molte altre voci del rendiconto di cui ne riparleremo nel prossimo
articolo.
L'amministratore è tenuto a conservare i
documenti condominiali, tra cui licenza o concessione edilizia o permesso di
costruire l'immobile; copia del frazionamento catastale dell'immobile copia del
regolamento di condominio e gli atti di acquisto della proprietà dei condomini:
il libro dei verbali nonché le deleghe depositate per le assemblee; le ricevute
e gli avvisi di convocazione assemblea dei condomini; contratti di assunzione e
libri paga dei dipendenti; gli estratti conto del conto corrente condominiale;
contratto di assicurazione e ricevute dei premi pagati; contratti di
manutenzione ascensori riscaldamento e aria condizionata………….
Vi è un’erronea
convinzione che l'amministratore possa distruggere ogni documento una volta
approvato il rendiconto annuale. Tale convinzione deve essere
assolutamente confutata. E adesso vi spiego il perchè: pensiamo all’ipotesi che
la delibera assembleare di approvazione del rendiconto sia nulla perché un
condominio per errore non è stato convocato all’assemblea condominiale. Per
tale circostanza, il condomino può far valere in qualunque tempo tale nullità e
l'amministratore deve avere a disposizione tutta la documentazione per
replicare alle eccezioni del condomino. Qualora l’amministratore ne fosse
sprovvisto, metterebbe in grave difficoltà tutto il condominio.
Il mio consiglio è quello di
scannerizzare ed archiviare in forma elettronica tutto ciò che fa riferimento
al condominio, in modo da conservare la documentazione cartacea anche in un
archivio lontano dallo studio dell’amministratore.
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